L’arrivo dell’estate ci fa venire voglia di rispolverare Roulotte e Camper, ma esistono regole precise per la circolazione e sosta. Vediamo cosa prevede il Codice della Strada.
Roulotte e Autocaravan se da un lato rispondono alla stessa esigenza, dall’altra hanno delle differenze sostanziali. I primi si agganciano ad un veicolo a motore, i secondi sono autonomi nel movimento perché dotati di motore. Vediamo quali sono e cosa dice il Codice della Strada in merito a queste due tipologie di mezzi di trasporto.
Roulotte
La roulotte è un rimorchio allestito per permettere il soggiorno di persone durante le soste, anche per più giorni. Esso è composto da un telaio con un timone che permette di congiungersi col gancio di traino del veicolo, e da un asse con due ruote (in alcuni casi 4 ruote). Il Codice della Strada (art. 142) prevede che ci è alla guida di un veicolo che traina una roulotte deve possedere la Patente B, deve rispettare limiti di velocità, non deve superare i 70 km/h fuori dai centri abitati e gli 80 km/h sulle autostrade.
Inoltre, nella parte posteriore della roulotte vanno indicate le velocità massima consentite. Per quanto riguarda invece la sosta, non si può parcheggiare la roulotte da sola, come un normale veicolo, sul suolo pubblico, poiché si rischia la sanzione per occupazione abusiva, mentre è consentito parcheggiare l’auto e la roulotte solo dove è consentito. Importante sapere, anche, che è severamente vietato stazionare nella roulotte quando essa è agganciata all’auto in movimento.
Autocaravan
Già vi abbiamo parlato di Camper e Autocaravan, ma è bene sapere quali sono le norme previste dall’articolo 185 del Codice della Strada sulla circolazione e la sosta di Autocaravan.
1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. E’ vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 e’ esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 87 a € 344).
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l’istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell’ ambito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.
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FONTE IMMAGINE: https://pixabay.com/it/photos/auto-roulotte-vacanze-piccolo-1441979/