Entro il 30 settembre sarà possibile richiedere il Bonus Covid da 1600 euro, destinato a diverse categorie di lavoratori e lavoratrici. Ecco a chi spetta e come ottenerlo.
E’ in arrivo un bonus da 1600 euro da destinare a diverse categorie di lavoratori e lavoratrici che, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid, sono state duramente colpite. La nuova indennità, prevista dal decreto Sostegni bis, arriva dopo le tranche da 2400 euro per marzo, aprile e maggio e quella da 1800 euro per giugno e luglio. Vediamo a chi spetta, quali sono i requisiti per ottenerla e come fare domanda entro i termini.
Bonus Covid da 1600 euro: a chi spetta
Il bonus da 1600 euro è volto a sostenere le seguenti tipologie di lavoratori:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti ;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Scadenza e requisiti
Le domande per ottenere il bonus Covid da 1600 euro vanno inviate all’Inps entro Il 30 settembre.
In merito ai requisiti richiesti, questi variano in base alla categoria lavorativa. Per quanto riguarda i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, il rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione deve essere cessato tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, con almeno 30 giorni lavorati. Inoltre, non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o della indennità di disoccupazione NASPI, alla data del 26 maggio 2021, e di rapporto di lavoro subordinato alla data del 27 maggio 2021.
Per la categoria di lavoratori subordinati a tempo determinato negli stessi ambiti, invece, è necessario avere uno o più rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni, tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, e almeno 30 giorni di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali nel corso del 2018. Il contributo non si rivolge a chi è già titolare di trattamento pensionistico diretto, alla data del 26 maggio 2021, o di rapporto di lavoro subordinato, alla data del 27 maggio 2021.
Per quanto concerne i lavoratori stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi, i requisiti richiesti sono i seguenti: il rapporto di lavoro stagionale o in somministrazione deve essere cessato tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, con almeno 30 giorni lavorati; alla data di presentazione della domanda non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.
Per i lavoratori intermittenti, si richiede l’aver svolto attività lavorativa nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente (con o senza indennità di disponibilità), per almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021. Anche in questo caso non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.
I lavoratori occasionali che intendono presentare domanda devono invece essere titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Inoltre, non devono avere un contratto di lavoro autonomo occasionale alla data del 27 maggio 2021. Altro requisito richiesto è avere l’accredito di almeno un contributo mensile tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 nella Gestione Separata dell’INPS, dovuto alla attività da autonomo occasionale. Vale anche per questa categoria il non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.
Questi invece i requisiti che devono possedere i lavoratori dello spettacolo: avere almeno 30 contributi giornalieri versati al fondo previdenziale INPS dello spettacolo tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, e un reddito riferito al 2019 non superiore a 75mila euro; in alternativa, si devono avere almeno 7 contributi nello stesso periodo e un reddito riferito al 2019 non superiore a 35mila euro. Non bisogna essere titolari, alla data del 26 maggio 2021, di un trattamento pensionistico diretto, né, alla data del 27 maggio 2021, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità.
Infine, per quanto riguarda gli incaricati alle vendite a domicilio, si richiede di avere per il 2019 un reddito annuo superiore a 5mila euro e di essere titolari di partita IVA attiva con iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps alla data del 26 maggio 2021. Non si deve invece essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e essere titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, alla data di presentazione della domanda.
Come fare domanda e cos’altro c’è da sapere
Chi ha già ricevuto l’indennità prevista dal decreto Sostegni ha diritto all’ulteriore bonus di 1.600 euro, senza bisogno di presentare una nuova domanda; mentre per chi non ha beneficiato della precedente indennità ed è in possesso dei requisiti può richiedere l’aiuto entro le 23.59 del 30 settembre 2021, compilando autonomamente la domanda online, sul sito dell’Inps, al quale accedere con Pin Inps, Spid, Cie o Cns. In alternativa, si può contattare il Contact center, al numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164, da rete mobile. Ci si può, inoltre, rivolgere ad enti di patronato e intermediari dell’Istituto di previdenza.
Detto ciò, si ricorda che l’assegno non è cumulabile con l’indennità per i lavoratori agricoli e nemmeno con: l’indennità per pescatori autonomi; l’indennità erogata dalla società “Sport e salute”; l’indennità a favore dei lavoratori domestici; l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; l’indennità di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari. Il bonus da 1600 euro non è cumulabile neanche con il Reddito di emergenza (anche se fruito precedentemente, nel corso del 2021, da un qualunque componente il nucleo familiare).
Al contrario, il nuovo contributo si può integrare ad altri, quali il Reddito di cittadinanza, ma solo integrando la misura fino al valore di 1.600 euro; l’assegno ordinario di invalidità; l’indennità mensile di disoccupazione (Naspi), ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo; la Dis-coll; le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro e tirocini professionali; i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale; i premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e, infine, le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5mila euro per anno civile.
fonte immagine:https://pixabay.com/it/photos/banconote-euro-cartamoneta-209104/
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