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Bonus disoccupati 2023: a chi spetta e come fare domanda?

Anche per il 2023 potrà essere richiesto il bonus disoccupati o bonus SAR (sostegno al reddito). Ecco tutto quello che occorre sapere.

Anche per il 2023 potrà essere richiesto il bonus disoccupati o bonus SAR (sostegno al reddito). Ecco tutto quello che occorre sapere.

È stato rinnovato anche per il 2023 il bonus 1.000 euro di sostegno al reddito (SAR) per i disoccupati. Vediamo insieme a chi spetta e come fare domanda.

Bonus disoccupati: che cos’è?

Oltre alla Naspi e all’assegno di disoccupazione Dis-Coll esistono anche altre misure di sostegno al reddito per i disoccupati che si possono richiedere nel 2023. Tra queste, il bonus SAR (Sostegno al reddito) fino a 1.000 euro, detto anche bonus disoccupati.

Si tratta di un’agevolazione erogata da Formatemp, il fondo di formazione per i lavoratori dipendenti delle agenzie di somministrazione, riservata a tutti i lavoratori che precedentemente siano stati assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato, da parte delle Agenzie per il Lavoro e poi mandati in missione presso le aziende utilizzatrici.

Bonus 1.000 euro disoccupati 2023: a chi spetta?

Nello specifico il bonus 1.000 euro disoccupati spetta a 3 categorie di utenti con determinati requisiti, specifici per ogni categoria:

  • (categoria 1) i disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate, in caso di part-time verticale) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione;
  • (categoria 2) i disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano concluso la procedura prevista dall’articolo 25 del Contratto collettivo delle Agenzie per il lavoro denominato: “Mancanza di occasioni di lavoro” (MOL);
  • (categoria 3) i disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in caso di part-time verticale) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

Il bonus non può invece essere richiesto da coloro che sono stati lavoratori alle dirette dipendenze del datore di lavoro presso il quale prestavano la loro attività.

Come funziona

Il bonus SAR può essere richiesto ogni qualvolta si maturano nuovamente i requisiti. Ciò vuol dire che è richiedibile anche più volte nello stesso anno nel caso di ripresenti lo stato di disoccupazione. Inoltre, il bonus disoccupati è compatibile con il Reddito di Cittadinanza o con la NASpI.

Per quanto riguarda l’importo del bonus, esso oscilla tra i 780 e i 1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza. Non tutti, quindi, possono accedere alla stessa cifra.

Agli appartenenti alle categorie 1 e 2 viene riconosciuto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari a 1.000 euro al lordo delle imposte previste dalla legge, mentre agli appartenenti alla categoria 3 viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari a 780 euro al lordo delle imposte previste dalla legge.

Bonus disoccupati 2023: come e quando fare domanda

La domanda per accedere al bonus disoccupati deve essere presentata – tramite le organizzazioni sindacali o direttamente dal lavoratore – al Formatemp, esclusivamente attraverso il sistema FTWeb, allegando tutti i documenti richiesti per completare la procedura: modulo di richiesta; documento d’identità in corso di validità (fronte e retro); fotocopia della tessera sanitaria (fronte e retro); fotocopia delle buste paga che attestano il requisito, compresa quelle dove è indicata la cessazione del rapporto di lavoro; il Certificato Storico Anagrafico emesso dopo 45 giorni di disoccupazione da richiedere al Centro per l’Impiego di domicilio del beneficiario o l’estratto contributivo Inps; documento rilasciato dalla banca o della posta riportante il codice Iban; eventuale documentazione che attesti l’infortunio.

In alternativa, si può inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, con la richiesta ed i documenti allegati, a Forma.Temp – Sostegno al reddito – Piazza Barberini, 52 – 00187 Roma.

La richiesta va inviata nel periodo di tempo che intercorre tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione. Nel dettaglio:

  • una volta maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, il richiedente deve attendere almeno altri 60 giorni prima di poter presentare la domanda: che potrà inoltrare dal 106° giorno;
  • da quel momento, ne ha a disposizione altri 68 entro cui inviarla.

In caso di eventi sospensivi del rapporto di lavoro (malattia, maternità, infortunio), conclusi dopo la cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione, la data dalla quale decorrono i termini di presentazione delle domande corrisponde al giorno in cui termina l’evento sospensivo.

Il contributo corrisposto a titolo di sostegno al reddito potrà essere ricevuto esclusivamente a mezzo bonifico bancario, con accredito su un conto corrente postale o bancario di cui il richiedente è titolare.

fonte immagine: https://pixabay.com/it/photos/soldi-sembrare-banconote-in-euro-1508454/

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