Il Decreto Sostegni, approvato lo scorso venerdì 19 marzo, prevede un bonus una tantum per i lavoratori stagionali. Scopriamo in cosa consiste Il Bonus stagionali, come verrà erogato e come richiederlo.
Secondo quanto prestabilito dal Decreto Sostegni, il Bonus stagionali verrà corrisposto in un’unica soluzione ai lavoratori stagionali ed ha lo scopo di compensare i tre mesi di lavoro persi nel corso di quest’anno a causa della chiusura forzata di alcune attività. Le domande per beneficiare del bonus devono essere inviate a INPS entro il 30 aprile.
Bonus lavoratori stagionali 2021: chi potrà riceverlo?
Il Decreto Sostegni contiene diversi aiuti anche per i lavoratori del turismo. Nel dettaglio, i lavoratori stagionali riceveranno un bonus una tantum per un ammontare pari a 2.400 euro per coprire i tre mesi di sospensione del lavoro nel corso del 2021. Originariamente il bonus ammontava a 1.000 euro al mese per un totale quindi di 3.000 euro.
Potranno ricevere il bonus di 2.400 euro soltanto alcune categorie di lavoratori:
- Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che non siano percettori di NASPI, di pensione o di altro reddito e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti ad altri settori, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- I lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- Lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi devono essere iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata;
- Gli incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata, con reddito nel 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
Bonus stagionali: i lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali
Il Bonus spetta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che siano:
- Titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo o negli stabilimenti termali, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, per una durata complessiva pari ad almeno 30 giornate, non titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente;
Fonte immagine:https://pixabay.com/it/photos/portafoglio-soldi-banconote-euro-867568/
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