Approvato il modello definitivo della Certificazione unica per il 2023. Vediamo insieme quali sono le modalità di invio e le novità previste.
A poco più di un mese dalla presentazione della bozza, è online il modello di Certificazione unica per il 2023 insieme alle istruzioni di compilazione, al frontespizio per la trasmissione telematica da parte dei sostituti e al quadro CT. Vediamo quali sono le istruzioni e le scadenze da rispettare.
Certificazione Unica 2023: le novità
Con il provvedimento del 17 gennaio 2023, firmato dal direttore, l’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli definitivi che i sostituti d’imposta devono utilizzare per trasmettere le Certificazioni Uniche 2023 in riferimento ai redditi erogati ai propri lavoratori subordinati e parasubordinati nel periodo d’imposta 2022. Sono state approvate anche le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Le principali novità del modello riguardano e la gestione dei fringe benefit e dei buoni carburante, l’abrogazione parziale delle detrazioni per figli a carico e le modalità di attribuzione del trattamento integrativo.
Il bonus carburante è previsto dal Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), secondo cui le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza corrispettivo, da aziende private ai lavoratori dipendenti, per l’acquisto di carburanti, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, anche nell’ipotesi in cui le stesse siano state erogate in sostituzione del premio di risultato.
Per quanto riguarda il prospetto dei familiari a carico; con l’ingresso dell’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, sono cambiati i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni – comprese le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico – non hanno più efficacia. È stata poi abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).
Sono poi state introdotte nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.
Inoltre è previsto un nuovo codice, con relative annotazioni, per individuare la quota esente dei redditi corrisposti ai docenti e ricercatori, rientrati in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 hanno esercitato l’opzione per aderire al regime previsto dall’articolo 44, del Dl n. 78/2010.
È stato inserito un codice ad hoc anche nella sezione redditi esenti, per individuare le somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up a vocazione sociale, che non concorrono alla formazione del suo reddito imponibile complessivo (articolo 12-quinquies, del Dl n. 146/2021)
Infine, è stato aggiornato il set informativo, presente nelle annotazioni, relativo alla detrazione spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2mila euro (articolo 1, comma 155, della legge di bilancio per il 2022).
Scadenza per l’invio
La certificazione dovrà essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023. Il datore di lavoro, entro la medesima scadenza, dovrà poi rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica.
Fino al 21 marzo 2023 sarà possibile apportare correzioni alle CU inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni .
Solo in caso di certificazioni contenenti redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730, il termine scade il 31 ottobre 2023.
L’invio può essere eseguito direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione oppure tramite un intermediario abilitato.
Le sanzioni previste
In caso di omessa, tardiva o errata presentazione della CU sono previste sanzioni pari a:
– 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50 mila euro (in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del DLgs n.472/1997);
– 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20 mila euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
fonte immagine: https://www.facebook.com/agenziadelleentrate/photos/a.275514016148134/1806226626410191/
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