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Congedo di maternità più flessibile: ecco cosa cambia

A partire dal 30 settembre il congedo di maternità è diventato più flessibile. Ecco la nuova procedura spiegata dall’Inps.

 A partire dal 30 settembre il congedo di maternità è diventato più flessibile. Ecco la nuova procedura spiegata dall’Inps.

Il congedo di maternità per le lavoratrici in attesa di parto diventa più flessibile. Le certificazioni mediche che consentono alle donne di proseguire o meno il lavoro nei due mesi prima del parto non dovranno più essere inviate all’INPS; a valutarle sarà solo il datore di lavoro.

Congedo di maternità diventa più flessibile: la nuova procedura

Con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022, che recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione sul congedo di maternità, l’Istituto di previdenza sociale (Inps) ha illustrato la nuova procedura semplificata per accedere all’opzione che consente alle donne di lavorare anche dopo il settimo mese di gravidanza, astenendosi dal lavoro per 5 mesi dopo il parto.

La novità è costituita dal fatto che il certificato medico necessario per ottenere il congedo di maternità non deve più essere inviato anche all’INPS, ma consegnato solo al datore di lavoro. Sarà dunque solo ed esclusivamente quest’ultimo a stabilire se e come consentire la fruibilità del congedo di maternità prima del parto e dunque se la lavoratrice può continuare a lavorare nei due mesi precedenti la data presunta del parto. La documentazione deve attestare che la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non comporti rischi per la salute della gestante e del nascituro.

Le certificazioni – rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato, e dove previsto, dal medico aziendale -, vanno presentate al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza. L’INPS provvederà solo a riconoscere l‘indennità di maternità limitandosi a verificare unicamente le condizioni per l’erogazione della stessa (es. effettiva astensione dal lavoro).

La nuova procedura deve essere adottata anche con riferimento alle domande già presentate e in fase istruttoria.

Infine, non c’è più bisogno di produrre all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro riguardante la non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.

Chi ne usufruisce?

Il congedo di maternità in forma flessibile, che permette di posticipare di un mese l’astensione prima del parto al periodo successivo alla nascita del figlio, può essere fruito dalle lavoratrici dipendenti da datori di lavoro del settore privato, così come dalle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS.

Flessibilità: cosa è cambiato

In precedenza il congedo di maternità era fruibile per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi, periodo durante il quale vigeva l’obbligo di astensione dal lavoro. Il legislatore ha però introdotto (articolo 12 della legge n. 53/2000) – con l’obiettivo di rendere meno rigida la regola – la facoltà per la lavoratrice di posticipare sino all’ottavo mese di gravidanza (anziché dal settimo) l’inizio della fruizione del congedo, previa certificazione medica redatta durante il settimo mese di gravidanza da un medico del SSN o convenzionato, attestante l’assenza di pregiudizi alla salute per la lavoratrice stessa e per il nascituro.

Con l’articolo 1, co. 485 della legge n. 145/2018 l’indennità è stata resa ancora più flessibile con la previsione che il congedo possa essere fruito interamente dopo il parto, cioè per cinque mesi dalla nascita, fermo restando l’obbligo di produrre la certificazione medica.

fonte immagine: https://www.facebook.com/photo/?fbid=224312073254096&set=a.175760174775953

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