Con la trasformazione in legge del Decreto Ristori sarà possibile ottenere rimborsi sugli affitti per i locatori. Nell’articolo tutte le informazioni.
Con il Decreto Ristori si possono ottenere una serie di agevolazioni per il 2021. Le misure vanno dalla sospensione dei mutui sulla prima casa allo sconto degli affitti. Con la conversione in legge del decreto, saranno, dunque, resi possibili i rimborsi ai proprietari di immobili che rinegozieranno il canone di locazione per i propri inquilini, abbassandone l’importo. Il Governo ha stanziato 50 milioni di euro “per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali”.
Come funziona il rimborso
Il rimborso, a fondo perduto, sarà pari al 50% dello sconto applicato agli inquilini che si trovano in una situazione di difficoltà. Esiste un limite massimo rimborsabile, pari a 1.200 euro l’anno per singolo locatore. Inoltre, è importante sapere che il rimborso sarà applicato esclusivamente sulle rinegoziazioni relative ad immobili presi in affitto a titolo di abitazione principale del locatario. È compito del locatore dell’immobile comunicare all’Agenzia delle Entrate gli estremi della rinegoziazione, sulla quale sarà calcolato il rimborso.
La dichiarazione
Daniele Pesco, presidente della commissione Bilancio del Senato, ha definito questa operazione una “norma sperimentale”, volta a sostenere chi sta vivendo difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria. Inoltre, su Facebook, sempre Pesco ha dichiarato: “Se funzionerà bene mi impegno fin da ora per cercare di estenderla ad una platea più ampia”.
L’emendamento
Il testo dell’emendamento, nei punti 1, 2 e 3, chiarisce bene i termini di applicazione del decreto Ristori in materia di affitti:
1. Per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo nel limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità applicative del presente articolo anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.
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FONTE IMMAGINE: https://pixabay.com/it/photos/condominio-appartamento-costruzione-2618421/