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Evasione fiscale: stretta sulla fatturazione elettronica

Continua la lotta del Governo all’evasione fiscale, l’attenzione è rivolta alla fatturazione elettronica e, quindi, allo scontrino elettronico. In cantiere nuove regole e sanzioni più rigide.

Continua la lotta del Governo all’evasione fiscale. In cantiere nuove regole e sanzioni più rigide.

Si fa ancora più rigida la stretta del Governo in materia di evasione fiscale. Questa volta l’attenzione è rivolta alla fatturazione elettronica e quindi allo scontrino elettronico, introdotto in via sperimentale a gennaio 2019 per alcune categorie, poi esteso a tutti dal primo gennaio 2020. Le nuove regole andranno in vigore, invece, nel 2021.

Cosa si prevede

Sono esonerati dall’emissione dello scontrino telematico e, quindi, possono continuare a rilasciare lo scontrino cartaceo, tutte le attività che non sono elencate nell’articolo 22 del DPR n. 633/1972. Inoltre, non sussiste l’obbligo neanche per le attività individuate dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019. Tra le attività in questione vi sono quelle che trattano determinate merci: tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dal monopolio di stato; carburanti e lubrificanti; prodotti agricoli commercializzati dai produttori agricoli; quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri; somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche; operazioni relative alle scommesse e concorsi pronostici; biglietti del trasporto pubblico; artigiani di vario genere (ciabattini, calzolai, rammendatrici, cardatori di lana…); prestazioni di agenzie di viaggio e turismo.

Le sanzioni

Il Ddl di Bilancio introduce sanzioni sugli scontrini elettronici, dando maggiore attenzione anche alle manomissioni o alterazioni dei registratori telematici e a modalità di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi all’agenzia delle Entrate. Di fatto, la sanzione scatterà nel momento in cui contestualmente all’operazione si verificherà una omissione, anche tardiva o infedele. Essa riguarderà il 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso per ciascuna operazione, applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti utilizzati. Se l’irregolarità non incide sulla liquidazione del tributo, allora la sanzione sarà fissa di 100 euro per ogni singola trasmissione.

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FONTE IMMAGINE: https://pixabay.com/it/photos/shopping-spesa-fino-a-slittamento-879498/

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