Con il nuovo Dl Covid del 5 agosto il Governo ha confermato l’obbligo di Green pass per accedere a una serie di servizi e attività. Prevista estensione al mondo della scuola e dei trasporti dal 1° settembre.
Da oggi, venerdì 6 agosto, scatta l’obbligo del Green pass per accedere a una serie di servizi e attività, quali quali mangiare al ristorante al chiuso, partecipare ad eventi sportivi e culturali, sagre, andare in palestra o in piscina, al cinema, a teatro, al museo. Con il decreto del 5 agosto, il Governo ha esteso l’obbligo del Green pass anche per accedere a treni a lunga percorrenza e aerei. Inoltre, dal primo di settembre l’obbligo scatterà anche per gli studenti universitari e per il personale della scuola, tranne gli studenti minorenni. La certificazione dovrà essere esibita da tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni; sono esentate le persone che hanno idonea certificazione medica.
Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Green pass: dov’è obbligatorio
Il nuovo Dl Covid stabilisce l’obbligo della certificazione verde a partire da oggi per le consumazioni al tavolo al chiuso in ristoranti e bar, dove non sarà invece richiesto per il servizio al bancone. Come previsto dal decreto, spetterà ai titolari degli esercizi o gestori dei servizi e delle attività controllare il pass, attraverso ‘Verifica C19’, l’app ufficiale del ministero della Salute. Ovviamente, anche le forze dell’ordine potranno effettuare controlli.
Il Governo ha confermato che il green pass non sarà invece necessario per accedere negli hotel e nei b&b. Inoltre, se il cliente alloggia in albergo può sedersi a mangiare al ristorante interno alla struttura. Viceversa, i ristoranti degli alberghi dovranno richiedere il green pass se il cliente che siede al tavolo al chiuso non soggiorna presso la struttura ricettiva.
Anche per andare al cinema o a teatro sarà necessario avere il green pass, ma aumenta il numero di spettatori ammessi ad assistervi. Nello specifico, in zona bianca, il limite massimo di persone ammesse all’aperto è di 5000, mentre al chiuso di 2500. Viceversa, in zona gialla sarà possibile entrare al cinema o a teatro con green pass, mascherina e mantenendo il distanziamento, ma gli spettatori ammessi all’aperto potranno salire dagli attuali 1000 a un massimo di 2500 e al chiuso da 500 a 1000.
Per quanto riguarda gli eventi e le competizioni sportive, in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso. In zona gialla, invece la capienza non può superare il 25%; il numero massimo di spettatori non può essere maggiore di 2.500 per gli impianti all’aperto e di 1.000 per gli impianti al chiuso.
Certificazione verde: cosa cambia dal 1° settembre
Il nuovo decreto Covid introduce l’obbligo di green pass anche per trasporti a lunga percorrenza e per la scuola, a partire dal 1° settembre.
Nello specifico, il certificato verde sarà obbligatorio su navi e traghetti interregionali ad esclusione dello Stretto di Messina, sui treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, sugli autobus che collegano più di due Regioni. L’obbligo riguarderà anche gli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli aggiuntivi al servizio pubblico locale e regionale. Non è previsto obbligo per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e per i soggetti esentati dal vaccino con certificazione medica. Per quanto riguarda i trasporti è stato inoltre raggiunto l’accordo in merito alla capienza dei mezzi di trasporto: si passa dal 50% all’80% dei posti disponibili, sia nel trasporto pubblico locale che in quello a lunga percorrenza, in zona bianca e gialla.
Per quanto concerne il mondo della scuola, dal 1° settembre, come si legge nel decreto, tutto il personale della scuola e dell’università dovrà avere ed esibire il green pass, “al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione”. “Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”, specifica il testo.
“Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle Università sono svolte prioritariamente in presenza”, si legge ancora nel decreto. Resta l’obbligo di mascherine, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive e il distanziamento.
Quanto dura il Green Pass e come averlo?
Si ricorda che il green pass viene rilasciato a chi ha ricevuto il vaccino (anche prima dose o monodose), a chi è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi o a chi è risultato negativo ad un test molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti.
Per quanto riguarda la validità della certificazione verde, essa cambia in base alla modalità con cui viene rilasciata. Per chi ha ricevuto solo la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, il pass viene generato dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità fino alla dose successiva; mentre in caso di seconda dose o dose unica per pregressa infezione la certificazione viene rilasciata entro i due giorni successivi e sarà valida per 9 mesi (270 giorni) dalla data di somministrazione. Per quanto riguarda il vaccino monodose, il green pass viene generato dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 9 mesi. In caso di tampone negativo, invece, il certificato è disponibile in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo. Chi è guarito dal Covid può invece avere il pass entro il giorno seguente; in questo caso la certificazione ha validità di 180 giorni.
Le sanzioni previste per i trasgressori
Chi trasgredisce le regole o non effettua i controlli rischia una sanzione che va dai 400 ai 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Nel caso in cui le violazioni dovessero ripetersi in 3 giorni diversi, l’esercizio potrebbe andare incontro a giorni di chiusura (da 1 a 10 giorni).
fonte immagine: https://pixabay.com/it/photos/ristorante-cibo-pranzo-cena-691397/
Continua a leggere su atuttonotizie.it
Vuoi essere sempre aggiornato e ricevere le principali notizie del giorno? Iscriviti alla nostra Newsletter