Si ritorna a parlare del Green Pass, e con l’imminente inizio dell’anno scolastico diversi sono i dubbi che riguardano il green pass e soprattutto coloro che non lo hanno. Scopriamo le ultime novità sul Green Pass e cosa accadrà a docenti e personale Ata in non possesso del Green Pass.
Green pass: obbligatorio per docenti e ATA dal 1° settembre?
Dal 1° settembre scatta l’obbligo per il personale scolastico del possesso e dell’esibizione della certificazione verde Covid19, green pass, per l’accesso all’edificio scolastico. L’obbligo è stato introdotto fino al 31 dicembre, data in cui cessa lo stato di emergenza, dal decreto legge 111 del 6 agosto 2021. Dalle sanzioni e sospensione della retribuzione alla sostituzione del personale assente ingiustificato: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’obbligo del Green pass per docenti e personale Ata.
La certificazione verde Covid19, denominata Green Pass, è obbligatoria per accedere all’edificio scolastico, ma da ciò si escludono le attività svolte a distanza, ad esempio le riunioni degli organi collegiali se in videoconferenza.
Come ottenere il green pass?
Il green pass viene rilasciato:
- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- dopo aver completato il ciclo vaccinale;
- se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- se si è guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Green Pass: certificato esenzione, sospensione stipendio e supplenze
Per il personale che non può sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, è possibile ottenere il certificato di esenzione. La certificazione può essere rilasciata fino al 30 settembre e a rilasciarla sono i medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali.
Oltre la sanzione, a docenti e ATA senza green pass non viene corrisposta nessuna retribuzione dal primo giorno di assenza ingiustificata, e proposito delle supplenze il Governo ha stanziato 358 milioni di euro per la sostituzione del personale assente perché non in possesso della certificazione verde Covid19 o Green Pass. I contratti dei supplenti vengono stipulati dal quinto giorno di assenza del docente o ATA senza green pass.
Fonte Immagine:https://pixabay.com/it/photos/insegnante-apprendimento-scuola-4784916/
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