Tra le novità del Decreto sostegni spicca la possibilità per gli studenti di richiedere mascherine e tamponi a titolo gratuito. Scopriamo le novità
Il Decreto Sostegni ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 gennaio prevede tre importanti novità per la scuola, che vanno a modificare ulteriormente i provvedimenti per il contrasto della pandemia, cercando di mettere ancor di più in “protezione” gli alunni e il personale scolastico. Tre le misure principali: la fornitura gratuita di mascherine FFP2 per docenti e studenti in autosorveglianza; la possibilità, per studenti e docenti delle scuole primarie di eseguire tamponi rapidi gratuitamente; per i ragazzi delle scuole secondarie che si sono vaccinati (o sono guariti dal Covid), nel caso della presenza di due positivi in classe, la verifica del solo Green Pass per proseguire la didattica in presenza o per rientrare in aula, senza dover attendere la certificazione dell’Asl o del medico di famiglia. Il Ministero dell’Istruzione, per chiarire ogni dubbio interpretativo, ha perciò pensato di redigere – in data 1° febbraio – una nota ufficiale sull’argomento.
Mascherine FFP2: gratuite per studenti in autosorveglianza
La fornitura di mascherine FFP2 per gli alunni e il personale in regime di autosorveglianza è tra le novità più attese da quando la variante Omicron ha fatto la sua comparsa. Stanziati circa 45 milioni di euro a questo scopo, che il ministero dell’Istruzione provvederà con proprio decreto a ripartire tra gli istituti. Ma come sarà possibile avere le mascherine FFP2 gratis? Saranno le scuole a fornirle agli studenti, acquistandole presso le farmacie che hanno aderito all’accordo con la struttura del Commissario Straordinario.
La nota ministeriale del 1° febbraio precisa che i tamponi dovranno essere prescritti dal medico di famiglia o dal pediatra e potranno essere effettuati gratuitamente presso le farmacie o presso le strutture sanitarie aderenti al Protocollo d’intesa del 6 agosto 2021 tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi. La lista delle farmacie e delle strutture convenzionate è reperibile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Infine, per semplificare la didattica in presenza nelle scuole secondarie, con due casi di positività nella classe gli studenti in autosorveglianza potranno rientrare in classe anche senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, ma soltanto con la verifica del Green Pass – riconosciuto successivamente alla vaccinazione o alla guarigione dal Covid – mediante l’applicazione mobile. Stessa procedura per la riammissione in classe degli alunni in autosorveglianza dopo la Dad.
Autosorveglianza, dad e app Verifica C-19
Con la circolare del 1° febbraio, il Ministero dell’Istruzione precisa che le nuove funzionalità di verifica automatizzata digitale del Green Pass per la didattica in presenza o la riammissione in classe degli alunni in regime di autosorveglianza saranno quanto prima messe a disposizione dall’app “Verifica C-19”, già utilizzata per il controllo del Green Pass per il personale docente. Queste nuove funzioni permetteranno alle scuole di controllare, tramite un QR code, lo stato vaccinale degli alunni
Nello specifico, uno studente può rientrare nel regime di autosorveglianza, in assenza di sintomi, se ha ricevuto la dose booster, ha completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o è guarito nei 120 giorni precedenti. Uno studente in autosorveglianza, dopo il controllo del Green Pass, può continuare a frequentare in presenza, se in classe sia scattata la didattica digitale integrata, o essere riammesso in classe anche nei casi di contatto con positivi e per la classe sia stata disposta la Dad.
La nota fa anche le dovute precisazioni riguardo la normativa in materia di protezione dei dati personali riguardo gli studenti e il loro stato vaccinale. La scuola, infatti, potrà utilizzare solo i dati indispensabili per la frequenza in presenza o la riammissione in classe; inoltre, deve essere esclusa qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione di tali dati. Anche l’accesso ai dati personali dovrà essere limitato alla misura strettamente necessaria per la finalità, senza dimenticare la pubblicazione o la trasmissione di una opportuna informativa nei confronti delle famiglie. Ovviamente, si dovranno usare procedure atte a evitare ogni tipo di violazione, dalla divulgazione all’accesso non autorizzato
Fonte Immagine: https://pixabay.com/it/photos/test-corona-coronavirus-test-covid-6116905/
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