Secondo una prima bozza, a proposito della scelta di proseguire con la modalità smartworking, si dovranno indicare la durata, l’alternanza tra i periodi in presenza e a distanza, gli strumenti di lavoro e i tempi di disconnessione.
Adesione su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, indicando la durata, l’alternanza tra i periodi in presenza e a distanza, gli strumenti di lavoro, i tempi di disconnessione e garantendo parità di diritti e di trattamento per il lavoratore agile: questo è quanto prevede una prima bozza del protocollo nazionale sullo smartworking, della quale si è discusso nel nuovo incontro tra il ministero e le parti sociali che si è svolto martedì.
Il protocollo fissa il quadro di riferimento per lo smartworking con le linee di indirizzo per la contrattazione. L’accordo individuale sullo smartworking tra datore di lavoro e dipendente deve indicare la durata dell’accordo, l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dell’ufficio, i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e le modalità di controllo della prestazione.
Smartworking: permessi e straordinari
Per quanto riguarda lo smartworking, secondo il protocollo, si possono chiedere i permessi orari previsti dai contratti collettivi e quelli previsti dalla legge 104, ma non sono previsti straordinari. In caso di malattia, ferie o infortunio il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.
Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro sono a suo carico. La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragione dell’esigenza di riservatezza dei dati trattati.
Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Ciascun lavoratore agile ha infatti diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato. Le parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità.
Fonte Immagine: https://www.pexels.com/it-it/foto/donna-scrivania-ufficio-lavorando-8111853/
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