L’Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti riguardanti il superbonus 110%. C’è l’ok anche per interventi di riparazione o locali.
In risposta ad alcuni quesiti l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i lavori eseguiti su singoli elementi strutturali per risolvere specifiche criticità possono fruire del superbonus 110%. Viceversa, l’incentivo non spetta ai proprietari di un edificio sito in un comune colpito da eventi sismici a cui è già stato corrisposto il contributo per la ricostruzione Mude (modello unico digitale per l’edilizia).
Superbonus 110% per le piccole riparazioni
Con la risposta al quesito nn. 560 del 26 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il superbonus 110% potrà essere utilizzato anche per gli interventi di riparazione o locali.
Il primo quesito posto riguardava la possibilità di usufruire della detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per effettuare interventi finalizzati “all’eliminazione delle situazioni critiche di lesione e al ripristino delle condizioni di sicurezza statica” della propria unità immobiliare. Si specifica che gli interventi riguarderanno una villetta a schiera di proprietà esclusiva inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative, dotata di accesso autonomo dall’esterno e funzionalmente indipendente, sita in zona sismica 3, e che si tratterà di interventi “di riparazione o locali”, come definiti al punto 8.4.1 del testo delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018.
L’Agenzia delle Entrate conclude che, in considerazione dell’evoluzione normativa del settore delle costruzioni (consultabile nel testo aggiornato delle Norme tecniche delle costruzioni, approvato con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018), la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 28/02/2017 ha rilasciato due diversi pareri (prot. n. 3600 del 7 aprile 2021 e prot. n. 7035 del 13 luglio 2021) che prevedono che gli “interventi di riparazione o locali”, ovvero quelli che favoriscono lo sviluppo della duttilità della struttura, come, ad esempio, il rafforzamento della struttura dei muri, la cerchiatura di travi e colonne, le catene tiranti, realizzati su una “villetta a schiera”, rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i del Tuir, sono conformi all’articolo 119, comma 4, decreto “Rilancio” e sono quindi agevolabili.
Tuttavia l’Ente chiarisce che la valutazione sulla possibilità di effettuare tali interventi richiede verifiche tecniche e accertamenti che non spettano all’Agenzia. Pertanto, si potrà fruire del Superbonus solo se si presenta una documentazione in cui un professionista abilitato attesti che i lavori per l’adozione di misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica siano “di riparazione o locali”, fermo restando il rispetto di tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa.
Il secondo quesito
Con la risposta all’interpello n. 563 del 26 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate ha invece precisato che il Superbonus rafforzato non è fruibile se per un edificio sito in un comune colpito da eventi sismici in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza era già stato corrisposto il contributo per la ricostruzione Mude (modello unico digitale per l’edilizia).
In particolare, l’istante, proprietario di una villetta sita in un Comune dove è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici, ha chiesto se potesse fruire dell’aumento del 50% del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021 per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione, nonostante avesse già beneficiato di un contributo (Mude – modello unico digitale per l’edilizia) erogato dalla regione Emilia Romagna per mettere in sicurezza statica l’edificio.
L’Ente ha risposto ricordando che il 4-quater dell’articolo 119 del Dl “Rilancio” stabilisce che “nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”. Come chiarito anche dalla risoluzione n. 28/2021, la norma, in origine limitata ai soli Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009, è stata estesa a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. In questo caso, ricorda l’Agenzia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione. Pertanto, l’istante di cui sopra, che ha già ricevuto il contributo Mude per la ricostruzione, non può fruire del Superbonus 110% previsto dal comma 4-quater, in quanto essendo tale agevolazione alternativa al contributo, presuppone il diritto e la successiva rinuncia formale allo stesso.
fonte immagine: https://pixabay.com/it/photos/casa-struttura-immobiliare-concetto-1353389/
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