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Superbonus 110%, ufficiale proroga per le villette

Novità importante per il superbonus 110%. Il governo ha inserito all’interno del Dl aiuti una proroga delle scadenze per villette e edifici unifamiliari.

Novità importante per il superbonus 110%. Il governo ha inserito all’interno del Dl aiuti una proroga delle scadenze per villette e edifici unifamiliari.

Il governo ha prorogato il superbonus 110% per villette e edifici unifamiliari. L’importante novità è contenuta nel decreto aiuti approvato dal Consiglio dei Ministri lunedì 2 maggio 2022.

Che cos’è il superbonus 110%?

Il Superbonus è una misura di incentivazione introdotta dal D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34 che ha l’obiettivo di rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni. Si tratta, in sostanza, di un’agevolazione fiscale che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’incentivo, consistente in detrazioni dall’imposta lorda, viene dunque concesso quando si effettuano interventi che accrescono il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

Superbonus 110%, proroga dei termini

Con l’approvazione del Dl aiuti il governo introduce una modifica del comma 8-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio il quale stabiliva che le unifamiliari potessero beneficiare del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022 a patto che alla data del 30 giugno 2022 risultassero effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Ora il termine slitta di tre mesi, dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022.

Bonus anche per edifici unifamiliari

Secondo la nuova norma, si potrà beneficiare della detrazione del 110% anche in relazione agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, purchè alla data del 30 settembre 2022 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

“Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati”, recita il testo del decreto.

Edifici condominiali

Per quel che riguarda gli interventi effettuati sugli edifici condominiali composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), la detrazione bonus 110 spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. A partire dal 1° gennaio 2024, però, la detrazione, si riduce al 70 per cento per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

fonte immagine:https://pixabay.com/it/photos/villetta-tetto-tegole-rosso-768889/

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