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Vaccino covid: dal 15 dicembre obbligatorio per i docenti

A proposito del vaccino covid per i docenti il ministero dell’Istruzione ha inviato agli uffici scolastici regionali una nota per chiarire i termini dell’obbligo vaccinale

A proposito del vaccino covid per i docenti il ministero dell’Istruzione ha inviato agli uffici scolastici regionali una nota per chiarire i termini dell’obbligo vaccinale per i docenti che scatterà il 15 dicembre.

Stabilito dal decreto del 26 novembre, l’obbligo vaccinale riguarda anche la terza dose e vale “per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. La nota, ha già sollecitato qualche rimostranza dalle organizzazioni di settore, in particolare sui supplenti, sul personale esterno e sulle mansioni diverse per non può essere vaccinato.

Vaccino covid docenti: a chi è rivolto l’obbligo

La nota sopracitata che riguarda l’obbligo del vaccino covid per i docenti e non solo, elenca nel dettaglio tra i destinatari i dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. La verifica della vaccinazione dei presidi sarà a carico dei direttori degli uffici scolastici regionali.

Secondo la nota il personale ata non dovrebbe essere coinvolto nell’obbligo. Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture interessate dal decreto.

Vaccino covid docenti: dal Green pass base alla sospensione

Come ben sappiamo, per dimostrare di aver ricevuto la vaccinazione covid (terza dose) è necessario esibire la documentazione relativa o alla avvenuta vaccinazione o alla prenotazione o l’esenzione. Nel corso dei 5 giorni il docente può continuare a lavorare (previo tamponi) altrimenti scatta la sospensione. Nel caso di vaccinazione, invece, il prof può continuare a lavorare con green pass o con tampone fino all’ottenimento del super Green pass.

La mancata presentazione della documentazione determina l’inosservanza dell’obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro: non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. Sono previste sia per chi viola l’obbligo (da 600 a 1.500 euro) sia per deficit di controllo (da 400 a 1.000 euro).

Fonte Immagine:https://www.pexels.com/it-it/foto/scuola-in-piedi-apprendimento-educazione-7092339/

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